SINTESI DELL'ACCORDO di RISERVATEZZA ed ANONIMATO

TRA

LSDM srls, redazione sito: https://www.50toppizza.it/, e il/la signor/a , mail , nella qualità di esperto-ispettore del network 50 Top pizza.

PREMESSO CHE

- 50 Top pizza è un network risalente di LSDM srls come in epigrafe, nato per comunicare lo straordinario movimento della pizza in giro per il mondo;
- LSDM srls necessita di esperti gastronomi, dotati di particolare esperienza e sensibilità verso il mondo delle pizzerie;
- tali esperti, nella qualità confidenziale di “ispettori”, fanno parte di un panel;
- agli esperti è richiesto il vincolo di riservatezza ed anonimato, prima, durante e dopo l’effettuazione della ispezione;
- agli esperti è richiesto altresì di rivelare eventuali conflitti di interesse, al fine di non pregiudicare la trasparenza e l’imparzialità della valutazione e degli effetti della medesima;
- agli esperti è riconosciuto un compenso in relazione all’attività effettivamente posta in essere, previa presentazione di regolare documentazione fiscale che attesti l’ispezione eseguita. Il compenso per tale prestazione sarà di € 62,50 onnicomprensivo di ogni altro onere fiscale e previdenziale.
- gli esperti devono riferire, con riservata comunicazione, alla LSDM srls qualsiasi anomalia che dovesse sopravvenire nel corso della ispezione.
- gli esperti dovranno costantemente mantenere il vincolo di riservatezza, non divulgando a terzi l’attività posta in essere né alcuna notizia che dovesse interferire con la riservatezza personale o il segreto industriale relativo all’esercizio commerciale ispezionato;
- gli esperti garantiscono opinioni indipendenti e totale anonimato all’atto delle ispezioni;
- gli esperti dovranno pagare sempre e comunque il conto;
- gli esperti dovranno garantire un atteggiamento decoroso e non pregiudizievole per l’immagine della LSDM srls, e del network 50 Top pizza, astenendosi anche da commenti o post su social network.

Relativamente alle presenti attività:

- la valutazione sarà fondata sui seguenti criteri: sicurezza e qualità degli alimenti, tecnica culinaria, equilibrio tra ingredienti, personalità dello Chef, rapporto qualità-prezzo, costanza di rendimento, igiene e pulizia dei locali, qualità e professionalità del servizio, eventuale impiego di prodotti o ingredienti a “regimi di qualità” (DOP, IGP, STG o prodotti tradizionali regionali di cui al relativo decreto Mipaaf).

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto
Il presente Accordo disciplina il rapporto esplicitato come in premessa tra LSDM srls (network 50 Top Pizza) e l’esperto, denominato confidenzialmente “ispettore”, Sig./Sig,ra con tutti gli obblighi di riservatezza cui quest’ultimo è tenuto rispetto alle informazioni trasmesse dalla LSDM srls, o da suoi rappresentanti, e acquisite nello svolgimento delle attività di esperto.

Art. 3 - Obblighi dell’esperto ispettore
L’esperto ispettore si impegna alle seguenti prescrizioni:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da esponenti della LSDM srls;
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard esperienziali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy, reg. UE - GDPR n. 679/2016 e di protezione dei dati personali.
d) non poter utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della LSDM srls.
e) presentare i risultati della ispezione come previsto nell’apposito modello rilasciato dalla LSDM srls o attraverso sistemi-accessi informatici comunicati dalla LSDM srls, pur sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

Art. 4 - Proprietà intellettuale
Le informazioni fornite dall’esperto rimangono di proprietà, con esclusivo vincolo di utilizzo, della LSDM srls. In nessun caso l’esperto potrà avanzare diritti o pretese rispetto alle informazioni acquisite o trasmesse.

Art. 5- Restituzione di documenti
Alla scadenza del presente accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, l’esperto si impegna a riconsegnare a LSDM srls gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni di cui al presente Accordo. L’esperto si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi documentazione acquisita su qualunque supporto.

Art. 6 - Durata
Il presente accordo avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e alla scadenza non sarà tacitamente rinnovato.

Art. 8 - Modifica
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 9 – Inadempienze
Nel caso di inadempienze l’accordo si risolverà immediatamente, salva la valutazione dei danni e del relativo risarcimento. Il presente accordo non potrà essere divulgato a terzi.

Art. 10 - Foro competente
Nel caso in cui dovessero insorgere tra le parti controversie relative a esecuzione e/o interpretazione del presente accordo, salvo bonario componimento, il foro competente è quello di Salerno.

Art. 11 – Privacy e riservatezza
Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare, nel trattamento dei dati e nello svolgimento del presente accordo o per quanto ad esso risalente, le prescrizioni circa riservatezza e privacy così come previste nel GDPR reg. UE n. 679/2016 e altra disciplina vigente.




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